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C.M. 25/03/1994 n. 13/E

a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza trala tassa pagata e quella effettivamente dovuta;

b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esat ta determinazione della tassa. Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonchè il termine di sessanta giorni peril pagamento. Ai sensi del successivo terzo comma, l'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Qualora la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, dispone il quarto comma che l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini innanzi precisati, distintamente per ciascuna annualità; ciò, evidentemente, per garantire al contribuente una più efficace difesa contro una eventuale pretesa illegittima dell'ente impositore. I commi 5 e 6 dell'art. 51 disciplinano, rispettivamente, la riscossione coattiva e i rimborsi della tassa. In particolare, per la riscossione coattiva, il quinto comma fa rinvio alle modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 281- 1988, n. 43 (L'art. 68 del D.P.R. 28-1-1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1, Legge 4-10-1986, n. 657) disciplina la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette); ciò comporta che detta riscossione deve essere operata dai concessionari del servizio, di cui allo stesso Decreto n. 43/1988, mediante ruolo e, per espressa disposizione del comma sopra citato, in un'unica soluzione. Il credito derivante dall'applicazione della tassa, in virtù di quanto stabilito dal medesimo quinto comma, è assistito da privilegiogenerale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile. Il sesto comma stabilisce che i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune (ovvero al concessionario) o alla Provincia, il rim borso delle somme corrisposte a titolo di tassa e altri oneri accessori; detta istanza deve essere presentata agli enti interessati entro il termine perento rio di tre anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato defini tivamente accertato il diritto al rimborso. In sostanza, l'azione di recupero da parte del contribuente delle somme di cui sopra può derivare:

a) da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;

b) dalla Comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia, come già precisato in relazione alla disposizione di cui al primo comma;

c) da una decisione definitiva in sede contenziosa. In relazione all'istanza di rimborso il Comune o la Provincia provvedono en tro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate vanno calcolati gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto a far tempo dalla data dell'eseguito pagamento. L'art. 52 stabilisce che, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, terzo comma, lettera c), della Legge 8-6-1990, n. 142, ovvero a uno dei soggetti iscritti nell'albo nazionale di cui all'art. 32 del Decreto in esame (L'art. 32 del D. Leg. 15-11-1993, n. 507 disciplina l'istruzione dell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali): a tal fine, dispone che si rendono applicabili le medesime disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Pertanto, per ogni chiarimento in materia si fa rinvio alleprecisazioni contenute nella Circolare n. 10/E del 17-3-1994, concernenti la predetta imposta.

- Sanzioni. L'art. 53 prevede un sistema sanzionatorio più unitario e diverso da quello contenuto nella previgente normativa. Il primo comma di detto articolo commina una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta nell'ipotesi di omessa, tardiva o infedele denuncia. In proposito è opportuno precisare che non è ipotizzabile una tardività dell'adempimento oltre l'anno di rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni: l'eventuale travalicamento di detto periodo temporale deve intendersi senz'altro come omissione dell'adempimento stesso, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 50, terzo comma, secondo la quale, per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti destinati all'erogazione di pubblici servizi, la denuncia anche cumulativa può essereeffettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilascio delle concessioni. Il secondo comma prevede per l'omesso, tardivo o parziale versamento una soprattassa pari al 20 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra espresse in ordine al concetto di tardività dell'adempimento. Ancora con riferimento alla tardività degli adempimenti, va fatto presente che il successivo terzo comma dispone che, nel caso in cui la denuncia e il versamento siano effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 50, primo comma, le soprattasse innanzi indicate sono ridotte, rispettivamente, al 50 e al 10 per cento. L'ultimo comma dell'art. 53 stabilisce che sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

- omissis - Si omette la restante parte della Circolare perchè relativa agli artt. 54÷57 riguardanti il funzionario responsabile del servizio, l'abrogazione di vecchie norme ed disposizioni transitorie.

 

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